Proroga validità per emergenza Covid19
Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi dell’articolo 103 del decreto legge 17 marzo2020, n. 18, come da ultimo modificato dall’art. 1 del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 e del Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021
L’art. 1, comma 1, del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, ha ulteriormente prorogato il termine dello stato di emergenza fino alla data del 31 marzo 2022.
La norma di cui all’articolo 103, commi 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni, per effetto della quale le patenti quali titoli abilitativi alla guida, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza e dunque, al momento, fino al 29 giugno 2022
Alla luce di tali disposizioni si chiarisce che:
- Cessazione dello stato di emergenza 31 marzo 2022,
- Patente con scadenza fino al 31 marzo 2022, prorogata validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione;
- Al momento con la data del 29 giugno 2022, si chiudono tutte le proroghe
Si rammenta che le predette proroghe non si applicano alla patente quale documento di riconoscimento