Conversione patente estera

patente di guida

Stati membri dell’Unione Europea

Le patenti rilasciate dagli Stati membri dell’Unione europea sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane. Il titolare di patente di guida comunitaria in corso di validità che abbia acquisito la residenza in Italia può richiedere la conversione della patente posseduta in patente italiana senza sostenere l’esame.

L’interessato può scegliere se attribuire alla patente italiana il periodo di validità residuo, non presentando il certificato medico, oppure ottenere un nuovo periodo di validità allegando alla domanda di conversione il certificato medico previsto.

Il titolare di patente di guida comunitaria, senza limiti di validità amministrativa, trascorsi due anni dall’acquisizione della residenza deve provvedere alla conversione della patente posseduta.

STATO NON APPARTENENTE ALL’UNIONE EUROPEA

Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione Europea, che abbia acquisito la residenza anagrafica in Italia, può richiedere la conversione della patente senza sostenere l’esame.

La patente di guida italiana è rilasciata previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti fisici e psichici previsti per la guida. 

Dopo la verifica se consentito in specifiche intese bilaterali, a condizioni di reciprocità. 

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